Statuto

Verbale di assemblea straordinaria della Associazione S.I.Gi.T.E.
L’anno 2011, il giorno 28 del mese di settembre, in Palermo, c/o il Reale Albergo delle Povere, corso Calatafimi 217, a seguito di regolare avviso di convocazione trasmesso a ciascun socio, si è riunita l’assemblea Straordinaria dei soci dell’Associazione S.I.Gi.T.E., per discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:

1. Comunicazione del Presidente.
2. Congressi SIGiTE-FISS anno 2011.
3. Congresso Nazionale SIGO Palermo 2011.
4. Congresso Mondiale FIGO 2012 Roma.
5. Proposta collaborativa da parte della SIM.
6. Varie ed eventuali.
Il P. dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario la dott.ssa Milena Mincigrucci:
Sono presenti anche i componenti del C. D. nelle persone di:
Angelamaria Becorpi - Arcangelo Cordopatri - Mario Gallo - Stefano Lello - Milena Mincigrucci
Il P. constata che l’assemblea è regolarmente costituita ai sensi dell’art. 6 del vigente Statuto sociale ed atta a deliberare in ordine alle materie all’ordine del giorno.
Il P. illustra l’ordine del giorno e comunica all’Assemblea l’opportunità di apportare alcune modifiche al vigente statuto anche al fine di renderlo più conforme alle previsioni normative in materia di associazioni; illustra altresì l’opportunità di spostare la sede dell’Associazione in Perugia, Via Torelli n. 93 per motivi pratici/logistici, visto che l’attuale presidenza è a Perugia.
Illustra quindi le modifiche che il C.D. intenderebbe introdurre dando ai presenti lettura della bozza dello Statuto.
Il P. apre la discussione e dopo ampio confronto tra i presenti, mette in votazione il testo del nuovo Statuto; la votazione avviene per alzata di mano.
Il P. constata che le modifiche allo Statuto vengono approvate all’unanimità, pertanto dichiara approvato il nuovo Statuto sociale composto di numero 21 articoli, che costituisce parte integrante del presente verbale al quale viene allegato sotto la lettera “A”.
Il Presidente dell’Associazione provvederà tempestivamente alla registrazione del presente verbale ed allegato Statuto.
Le spese inerenti alla registrazione del presente atto saranno a carico dell’Associazione.
Letto, firmato e sottoscritto
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
STATUTO
Articolo 1 - Denominazione
E’ costituita una associazione con carattere culturale, scientifico e didattico, denominata “Società Italiana di Ginecologia della Terza Età” in sigla (S.I.Gi.T.E.).
Articolo 2 - Sede
La sede legale dell’Associazione è in Perugia, Via Torelli n. 93 e potrà essere trasferita in relazione al luogo in cui ha sede la Presidenza dell’Associazione, senza che tale variazione comporti la modifica del presente statuto.
Articolo 3 - Scopi
La S.I.Gi.T.E. non persegue alcun fine di lucro ed ha lo scopo:
a) di studiare in maniera peculiare tutti i problemi inerenti la Ginecologia della donna nella terza età, con riferimento anche agli aspetti psicologici e socio sanitari della donna nella terza età pensionata;
b) di favorire lo scambio di informazioni in questo campo tra gli specialisti ginecologi e di estendere le informazioni a tutte le altre branche della Medicina che possono essere interessate al problema, avendo come fine ultimo il miglioramento della salute della donna ed il suo benessere;
c) di incentivare l'attività didattica nel campo della ginecologia della terza età, promuovendo ed organizzando convegni, congressi, corsi di aggiornamento, borse di studio, pubblicazioni;
d) di svolgere attività di studio e di ricerca sui farmaci utilizzabili nel campo della Ginecologia della terza età e per gli stabilimenti termali;
e) di favorire i contatti con altre Società, Associazioni, Istituzioni i cui interessi siano convergenti con quelli della S.i.Gi.T.E..
Per raggiungere il proprio scopo l'Associazione potrà compiere tutti gli atti ed operazioni di natura sia mobiliare che immobiliare, assumere obbligazioni, acquisire diritti a qualsiasi titolo e di qualunque natura, comprese anche attività connesse a quelle istituzionali aventi carattere lucrativo, nei limiti previsti dalle norme tempo per tempo vigenti.
E' espressamente vietato lo svolgimento di attività in settori diversi che non siano direttamente connessi a quelli istituzionali.
Articolo 4 - Durata
La durata dell’Associazione è fissata a tempo indeterminato.
Articolo 5 - Composizione dell’Associazione
I Soci dell’Associazione si distinguono in :
a) soci ordinari;
b) soci onorari;
c) corrispondenti esteri.
a) Soci ordinari: sono coloro che, specialisti in ginecologia, o cultori della materia, o strutturati in reparti ospedalieri o universitari di ginecologia, abbiano presentato domanda, convalidata dalla firma di almeno un Socio ordinario presentatore e siano stati nominati dall'Assemblea ordinaria.
Sono ammessi Ginecologi stranieri abilitati all'esercizio nell'ambito della Comunità Europea.
I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale secondo le modalità e misure previste dall'Assemblea; essi hanno diritto di partecipare alle assemblee ed a tutte le votazioni comprese quelle per il rinnovo delle cariche sociali. I soci residenti stabilmente all'estero non possono ricoprire le cariche di Presidente o Segretario o Tesoriere, ma possono entrare a far parte delle Commissioni.
b) Soci onorari: sono nominati dall'Assemblea ordinaria su proposta unanime del Consiglio Direttivo, coloro che, italiani o stranieri, abbiano dato contributi di rilevante ed indiscusso interesse al progresso della Ginecologia della donna nella terza età. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
c) Soci corrispondenti esteri: sono nominati dall'Assemblea ordinaria, su proposta unanime del Consiglio Direttivo, i cultori della materia che pur non avendo la residenza abituale in Italia desiderano collaborare alle attività della Società; essi ricevono i documenti congressuali ed ogni altra pubblicazione della S.i.Gi.T.E.. Sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.
L’adesione all’Associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. Al momento dell’adesione il socio si impegna al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa
E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
L’adesione all’Associazione non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi a nessun titolo.
Art.6 (Vicende relative al rapporto sociale)
Sospensione.
a) ll socio che non osservi lo Statuto o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione può essere sospeso dall'esercizio dei diritti di socio per una durata non superiore ai sei mesi, fermi restando tutti gli obblighi sociali.
b) Il socio che resti in arretrato con il versamento delle quote sociali (ponendo come termine per il pagamento il 31 gennaio di ogni anno), trascorsi tre mesi dal ricevimento di formale invito di pagamento fattogli dal Presidente a mezzo lettera, è sospeso di diritto dall'esercizio dei diritti di socio, fermi restando tutti gli obblighi sociali.
La riammissione all’esercizio dei diritti di socio è subordinata al pagamento di tutte le quote arretrate.
Il provvedimento che dispone e/o accerta la sospensione è di competenza del Consiglio Direttivo.
Il socio ha facoltà di ricorrere al Collegio di Probiviri.
Estinzione.
Il rapporto associativo si estingue:
a) con la morte del socio;
b) con le dimissioni del socio stesso;
c) con la espulsione.
I soci che vogliono dimettersi dovranno inviare lettera per dimissioni e non avranno diritto al rimborso delle quote sociali e delle contribuzioni già pagate.
Il socio può essere espulso nell'ipotesi di violazione di particolare gravità degli obblighi previsti dal presente Statuto e dopo che è stata già adottata una delibera di sospensione.
L'espulsione è pronunciata dal Consiglio Direttivo.
Avverso tale decisione è ammesso ricorso del socio al Collegio dei Probiviri.
Art. 7 (Organi Sociali)
Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente;
c) i Vice presidenti;
d) il Past-President;
e) il Consiglio Direttivo;
f) il Segretario;
g) i Rappresentanti Regionali;
h) il Collegio dei Revisori;
i) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono gratuite e non retribuite ma, su indicazione del P. e con il parere favorevole del C.D., può essere previsto un rimborso delle spese sostenute se le condizioni di tesoreria lo consentano.
Articolo 8 - (Assemblea dei soci)
L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’associazione.
Essa è costituita da tutti i soci: ordinari, onorari, in regola con il pagamento delle quote associative. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilancio consuntivo e preventivo.
La convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data prefissata.
Essa delibera validamente qualunque sia il numero degli intervenuti: le varie delibere devono ottenere il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e delegati.
L'Assemblea ratifica le deliberazioni del Consiglio Direttivo e discute le varie proposte presentate dai soci.
L'Assemblea ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare, oltre all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo:
a) discute sull'attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale, e le direttive per l'azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;
b) elegge il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario, nonché il Consiglio Direttivo (ad eccezione del Past President che ne fa parte di diritto), il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;
c) fissa l'ammontare annuale delle quote sociali annuali;
d) nomina i nuovi soci.
L'Assemblea delibera per acclamazione, se esiste l'unanimità dei consensi, altrimenti il voto sarà palese e per alzata di mano.
L'elezione del Presidente, Vice Presidenti, Consiglio Direttivo, Segretario, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Probiviri avverrà per scrutinio segreto o, su richiesta unanime dell'Assemblea, per acclamazione.
Le elezioni anzidette avverranno, nella stessa seduta, ma con votazioni distinte secondo l'ordine prima riportato.
Per le modifiche allo Statuto e lo scioglimento della Società è necessaria la convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria, la quale delibererà sulle dette materie.
Le delibere relative alle modifiche dello Statuto saranno valide, se avranno riportato in prima convocazione il voto favorevole (diretto o per delega) di almeno la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione il voto favorevole (diretto o per delega) di almeno un terzo degli aventi diritto, mentre la delibera relativa allo scioglimento sarà valida se avrà riportato (sia in prima che in seconda convocazione) il voto favorevole (diretto o per delega) di almeno tre quarti degli aventi diritto.
Nel calcolo dei quorum non si tiene conto dei soci sospesi ai termini dell’art. 6 del presente Statuto.
Art. 9 (Diritto di voto)
Ogni associato, in regola con il pagamento della quota annuale, dispone di un solo voto.
Può esercitare il diritto di voto anche mediante delega ad altro socio.
Non sono ammesse più di tre deleghe per ogni socio.
Art. 10 (Il Presidente)
Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale.
Presiede e convoca il Consiglio Direttivo ed attua le deliberazioni dello stesso.
Presiede e convoca l'Assemblea dei Soci in via ordinaria o straordinaria.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Art. 11 (Vice Presidenti)
L'Assemblea elegge due Vice Presidenti che collaborano e coadiuvano il Presidente in tutte le sue attività. In caso di assenza o malattia, il Vice Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente. Ciascuno dei Vice Presidenti può ricevere delega dal Presidente per particolari attività sociali.
I Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
Art. 12 (Past President)
Fà parte di diritto del Consiglio Direttivo (al momento del rinnovo dello stesso) colui che ha rivestito la carica di Presidente del Consiglio Direttivo scaduto, ciò al fine di garantire la continuità di indirizzo dell'Associazione.
Art. 13 (Consiglio Direttivo)
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere confermato solo per un altro triennio. Esso è costituito dal Presidente, dai due Vice Presidenti, dal Past President, dal Segretario e da cinque Consiglieri, tutti eletti dall'Assemblea, ad eccezione del Past President, che è membro di diritto.
Il Consiglio Direttivo cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria, stabilisce i temi ed i luoghi dove tenere Riunioni, Congressi, Assemblee, Corsi di Aggiornamento, etc. Esso è convocato dal Presidente, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, mediante avviso scritto almeno venti giorni prima della data fissata, contenente l'ordine del giorno, la data ed il luogo della riunione.
In caso di urgenza la convocazione può essere anche telefonica e senza il rispetto del termine di preavviso.
Le decisioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza semplice ed a parità di voti, quello del Presidente ha valore doppio.
Le decisioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono riportate dal Segretario nei verbali di seduta e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta l'anno.
Art. 14 (Segretario)
Il Segretario viene nominato dall’Assemblea, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile senza limitazione.
Il Segretario dà pratica attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea ed agli incarichi conferitigli dal Presidente; svolge tutte le incombenze usuali e giornaliere di natura amministrativa, patrimoniale, fiscale e contabile; cura la corrispondenza ed i rapporti tra i vari organi dell’Associazione e tra gli associati; cura i rapporti con eventuale personale dipendente e con i terzi in genere secondo le direttive indicate dal Presidente, dai Vice Presidenti o dal Consiglio Direttivo; redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha cura della regolare tenuta dei libri sociali e contabili.
Art. 15 (Rappresentanti Regionali)
I Rappresentanti Regionali sono nominati dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo; essi hanno le seguenti funzioni:
a) di dare attuazione locale alle decisioni del Consiglio Direttivo;
b) di promuovere attività di tipo scientifico e divulgativo nella propria regione, in collaborazione con i membri del Consiglio Direttivo.
Nelle regioni di grandi dimensioni i Rappresentati Regionali potranno essere più di uno.
Art. 16 (Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea ordinaria ed ha una durata di tre anni.
Competenza del Collegio dei Revisori è quella di vigilare sulla corretta gestione finanziaria dell'Associazione riferendo al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.
Art. 17 (Collegio dei Probiviri)
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Ordinaria ed ha la durata di tre anni.
Esso ha il compito di riesaminare e decidere in ordine ai provvedimenti di carattere disciplinare a carico dei soci
Art. 18 (Patrimonio)
Il Patrimonio della S.i.Gi.T.E è costituito da:
a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;
c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
Le Entrate della. sono costituite da:
a) quote associative, la cui entità viene determinata anno per anno dall'Assemblea dei Soci;
b) sovvenzioni, contributi, oblazioni e donazioni da parte di persone fisiche o giuridiche pubbliche e private anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento, di attività svolte in conformità ai fini istituzionali;
c) contributi degli associati e beni acquistati con questi contributi;
d) proventi derivanti dallo svolgimento di servizi in conformità alle finalità istituzionali;
e) sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
L'Associazione non ha scopo di lucro, essa non potrà quindi ripartire utili di bilancio. Eventuali attivi saranno riportati nei bilanci successivi.
All'atto dello scioglimento eventuali sopravvenienze attive, verranno devolute ai sensi del successivo art. 20 dello statuto.
Art. 19 (Esercizio finanziario. Utili di gestione)
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo presenterà ogni anno all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione di cui all'art. 8, il rendiconto di gestione (Bilancio Consuntivo).
Il Consiglio Direttivo dovrà depositare, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'assemblea, il bilancio preventivo ed il rendiconto con tutti i relativi allegati presso la segreteria dell'associazione, consentendone l'esame e tutti quei soci che lo richiedano.
E' fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge o effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge o Statuto facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per le attività istituzionali o direttamente connesse.
Art. 20 (Scioglimento)
Nel caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea deciderà in ordine alle modalità della liquidazione dell'Associazione, nominando una commissione di liquidatori composta da 4 (quattro) membri:
- due componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo;
- un componente per ogni categoria di soci Ordinari e Onorari.
L’Assemblea dovrà altresì stabilire la devoluzione del patrimonio residuo, dopo l'estinzione di eventuali passività, a favore di altre organizzazioni non lucrative con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 21 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

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